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Chiarimento

  • Riguardo la gara in oggetto, sono arrivati i seguenti quesiti per i quali si forniscono le relative risposte.

    Domanda del: 18/10/2019 aggiornata il 18/10/2019
  • 1. Dalla lettura dei documenti di gara e della FAQ n. 1 pubblicata in data 16 ottobre 2019, non si comprende, in maniera univoca, se il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14001:2015 (pertinenti ai servizi di ricostruzione pneumatici), sia considerato un requisito minimo di partecipazione, ovvero, un requisito meramente premiante, come sembrerebbe evincersi dalla lettura combinata degli art. 3, art. 11, lett. a) del Capitolato Tecnico e del Mod. 2 – Offerta Tecnica (Punto 2) ad esso allegato; pertanto, si chiede se un operatore economico privo di una o di entrambe le certificazioni summenzionate possa comunque partecipare alla gara;

    R1. Si conferma che è consentita la partecipazione ad operatori economici non in possesso delle certificazioni indicate.

     

    2. Nel caso in cui il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14001:2015 (pertinenti ai servizi di ricostruzione pneumatici), sia considerato un requisito minimo di partecipazione, si chiede se un operatore economico privo di una o entrambe le certificazioni summenzionate possa partecipare alla gara ricorrendo all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016 con altro operatore economico in possesso delle certificazioni in questione;

    R2. Si conferma che il requisito premiante delle certificazioni può essere conseguito dall’operatore economico mediante l’istituto dell’avvalimento.

     

    3. Nel caso in cui il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14001:2015 (pertinenti ai servizi di ricostruzione pneumatici), sia considerato un requisito minimo di partecipazione, si chiede se, in caso di partecipazione alla gara in RTI costituendo, detto requisito debba essere posseduto da tutti gli operatori facenti parte del RTI ovvero dal RTI nel suo complesso;

    R3. In caso di partecipazione in RTI, il requisito delle certificazioni indicate dovrà essere posseduto dall’operatore componente della RTI che costituisce la struttura tecnica che produce gli pneumatici ricostruiti che verranno forniti a TUA.

     

    4. Si chiede se ogni riferimento al Regolamento ECE ONU n. 108 della Direttiva Europea (2006/443/CE) del 13.03.2006 contenuto negli atti di gara, sia da considerarsi come un mero refuso, dal momento che lo stesso trova applicazione esclusivamente in ordine alla “produzione di pneumatici ricostruiti destinati all’equipaggiamento delle autovetture e dei loro rimorchi per uso su strada” e quindi non è compatibile con l’oggetto della fornitura (pneumatici per autobus), interamente coperto dal Regolamento ECE ONU n. 109 della medesima Direttiva; in ogni caso, si chiede, altresì, se un operatore economico privo della certificazione afferente il processo di produzione ai sensi del Regolamento ECE ONU n. 108 della Direttiva Europea (2006/443/CE) possa comunque partecipare alla gara;

    R4. Si conferma che il riferimento alla norma ECE ONU R-108 è un mero refuso, mentre per l’appalto in oggetto trova applicabilità la norma ECE ONU R-109.

     

    5. Dalla lettura dei documenti di gara non si comprende se il limite al subappalto sia pari al 30% (come previsto all’art. 17 del Capitolato Tecnico) ovvero pari al 40% (come previsto all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Oneri); pertanto, si chiede quale sia la percentuale di subappalto consentita;

    R5. Si conferma la disposizione contenuta all’art. 17 del Capitolato Tecnico per cui il limite del subappalto è al 30%

     

    6. Dalla lettura dei documenti di gara non si comprende se i massimali richiesti per le polizze RCT e RCO sia, per ciascuna di esse, pari ad €. 2.000.000,00 (come previsto all’art. 4.7 del Capitolato Speciale d’Oneri) ovvero, pari ad almeno €. 3.000.000,00 (come previsto all’art. 16 del Capitolato Tecnico); pertanto; si chiede quale sia, per ciascuna polizza, il massimale effettivamente richiesto;

    R6. Si conferma la disposizione contenuta all’art. 16 del Capitolato Tecnico pertanto i massimali delle polizze RCT RCO dovranno essere pari almeno a € 3.000.000,00

     

    7. Si chiede se alle sedute pubbliche potranno presenziare, oltre e/o in sostituzione dei legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, anche loro delegati, muniti di idonea procura e/o delega;

    R7. Si conferma che alle sedute pubbliche potranno partecipare delegati dei rappresentanti legali muniti di idonea procura.

     

    8. Si chiede se per “PNEUMATICI USURATI” che l’Aggiudicatario dovrà ritirare e gestire, a propria cura e spese, si intendano solo pneumatici inizialmente acquistati da TUA come nuovi, ovvero, se debbano intendersi anche pneumatici già ricostruiti (e quindi non più utilizzabili);

    R8. Si precisa che i pneumatici usurati che l’Aggiudicatario dovrà ritirare e gestire sono tutti quelli montati sugli autobus aziendali (anche quelli già ricostruiti) quando, per i criteri di impiego di TUA stabiliti nel Capitolato Tecnico, non possono essere più montati sugli autobus aziendali

     

    9. Si chiede cosa debba intendersi per “TP” nella formula matematica “PR = PA x TP”, indicata all’art. 5 del Capitolato Tecnico (in fondo a pag. 7 dello stesso);

    R9. La formula citata riportata a pag. 7 del Capitolato Tecnico presenta un refuso, la sua corretta formulazione è la seguente:

    PR = PA x IP

    dove IP risulta definito secondo la formula  pure riportata alla citata pag. 7 del Capitolato Tecnico

     

    10. Si chiede cosa si intenda per “comprensivo degli oneri S-R pneumatici” previsto all’art. 8.3 del Capitolato Tecnico (a pag. 12 dello stesso);

    R10. Si intende che se la difformità tecnica dello pneumatico venisse riscontrata successivamente al montaggio sul veicolo, gli oneri delle operazioni di sostituzione dello pneumatico difettoso saranno a carico dell’Aggiudicatario.

     

    11. All’art. 8.4 del Capitolato Tecnico si legge: “Resta a totale discrezione e responsabilità dell’Aggiudicatario il successivo impiego delle carcasse, ivi compreso lo smaltimento di quelle RICOSTRUIBILI …”; si chiede se, nel medesimo paragrafo, in luogo di “RICOSTRUIBILI” debba invece intendersi “NON RICOSTRUIBILI”;

    R11. Si precisa che trattasi di refuso e pertanto all’art. 8.4. del Capitolato Tecnico la dicitura corretta è “…lo smaltimento di quelle non ricostruibili che…”

     

    12. Si chiede se ogni riferimento all’ “Allegato 2” contenuto nell’art. 4.2. del Capitolato Tecnico debba invece intendersi riferito all’ “Allegato 1” del medesimo Capitolato e se, in riferimento a detto punto, sia possibile conoscere quali e quanti disegni e sculture diversi da quelli proposti in gara la Stazione Appaltante si riserva di richiedere;

    R12. Si precisa che trattasi di refuso e pertanto all’art. 4.2. del Capitolato Tecnico la dicitura corretta è “…equivalente al disegno in Allegato 1 …”

    In questa sede si conferma altresì la riserva da parte della Stazione Appaltante di richiedere di poter valutare disegni e sculture di ricostruzione alternative a quelle offerte, senza ulteriori limitazioni quantitative e qualitative.

     

    13. Si chiede se ogni riferimento all’ “Allegato 3” contenuto nell’art. 5 del Capitolato Tecnico debba invece intendersi riferito all’ “Allegato 2” del medesimo Capitolato e se, in riferimento a detto punto, sia possibile conoscere l’entità del kilometraggio stimato degli autobus che la Stazione Appaltante impiegherà durante l’intera durata contrattuale (triennio), eventualmente fornendo ai concorrenti il dato dell’entità del kilometraggio dei medesimi mezzi degli ultimi tre anni;

    R13. Si precisa che trattasi di refuso e pertanto all’art. 5. del Capitolato Tecnico la dicitura corretta è nella tabella di verifica delle percorrenze Allegato 2”

    In merito al chilometraggio dei bus si informa che il valore medio aziendale riferito all’intera flotta in dotazione è pari a circa 45.000 km/bus/anno.

     

    14. All’art. 3 del Capitolato Tecnico si legge: “L’appalto verrà aggiudicato [omissis] secondo i criteri indicati nel successivo art. 18 del presente Capitolato Tecnico. Lo stesso riporta i requisiti minimi [omissis] soggetti a punteggio secondo quanto specificato all’art. 18 del Capitolato stesso”; dal momento che l’art. 18 del Capitolato Tecnico si riferisce al COLLAUDO e non fa riferimento ai requisiti minimi e/o premianti richiesti, si chiede a quale/i articolo/i si debba fare effettivamente riferimento per entrambi i punti sopra citati.

    R14. Si precisa che trattasi di refuso e pertanto all’art. 3. del Capitolato Tecnico la dicitura corretta è secondo i criteri indicati nel successivo art. 24 del presente Capitolato.”

     

    F.to IL RUP DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

    Paolo Marino

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